Come specificato nella circolare n° 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate: Trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.
Tale controllo si esplica mediante la procedura contenuta nell’articolo 119:
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Nei commi 13 e 13bis è contenuto l’obbligo dell’asseverazione, che deve essere riferita sia all’intervento tecnico che alla congruità delle spese preventivate per realizzarlo.
Viene rilasciata dal tecnico abilitato e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione; deve attestare anche la congruità delle spese, determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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Il comma 14 istituisce l’obbligo di una polizza assicurativa dedicata con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Inoltre, ci viene direttamente ricordato dalla legge che ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. In aggiunta ci viene anche ricordato che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Al fine di una corretta applicazione del superbonus è stato necessario andare a modificare e integrare il D.M. 58/2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, appunto per quanto riguarda le asseverazioni; tali modifiche sono state introdotte con il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Per quanto riguarda invece i controlli, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (artt. 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973).
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.
In sostanza quindi rispondono i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei cessionari; importante notare quindi che se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta non ne perde il diritto all’utilizzo.
Per quanto riguarda le tempistiche per i controlli, se il contribuente ha fruito direttamente della detrazione del 110% l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale; nel caso invece in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.
Immaginandosi l’iter per una pratica di superbonus legato a interventi strutturali, vediamo nel seguito quali potrebbero essere i passi da seguire. Per prima cosa occorre ricordarsi sempre che il superbonus rappresenta un’agevolazione fiscale, ma l’intervento tecnico dev’essere comunque inquadrato nell’iter edilizio e nelle norme di settore, che possiamo ricondurre al DPR 380 2001 e alle normative tecniche per le costruzioni (attualmente le NTC2018).
Il primo passo è chiaramente accertarsi della sussistenza del diritto al contributo: tipo di edificio, possibilità contributiva, tipologia di soggetto richiedente, eventuale massimale sul quale calcolare la detrazione, ecc… Questo controllo, apparentemente pleonastico, funge in realtà da discriminante per molte situazioni e potrebbe anche fare optare per i bonus tradizionali (SismaBonus di cui alla legge di bilancio 2017, EcoSismaBonus di cui alla legge di bilancio 2018) a discapito del SuperBonus.
Si procede poi con una valutazione di sicurezza dell’edificio, ai sensi delle normative tecniche e al fine di individuarne il comportamento strutturale e le eventuali carenze, che potranno essere di natura statica (legate al corrente uso) o nei confronti delle azioni sismiche. Si potrà passare quindi alla scelta degli interventi, che andranno definiti in base alla loro incidenza economica (non è detto che si riescano a fare tutte le opere necessarie utilizzando il solo massimale disponibile) e all’invasività del cantiere; la tecnologia non costituisce invece un problema in quanto nel nostro paese questa costituisce una vera e propria eccellenza e rende possibile qualsiasi soluzione.
A questo punto si potrà presentare il titolo edilizio e, aspetto fondamentale e dirimente per il buon esito del beneficio fiscale, allegare contestualmente ad esso l’allegato B. Su questo l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte (l’ultimo parere è quello riportato nella risposta 508 2020) ed in maniera chiara, ribadendo che l’attestazione depositata non contestualmente alla richiesta del titolo edilizio è da ritenersi tradiva e pertanto comporta la perdita del beneficio. Tale asseverazione, debitamente protocollata, dovrà essere consegnata al contribuente e/o al soggetto che dovrà produrre il visto, per l’attivazione della pratica di detrazione.
Occorrerà quindi attendere il rilascio di tutti i permessi del caso per poi iniziare i lavori; durante il cantiere, oltre al SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) finale, sarà possibile fruire di massimo due SAL con importi non inferiori al 30% del totale; per ciascuno di essi occorrerà predisporre l’asseverazione allegato B1.
Al termine dei lavori occorrerà concludere l’iter edilizio come di consueto, con i documenti di cui al DPR 380 2001 (asseverazione del Direttore dei Lavori e, ove previsto, certificato di Collaudo); per fruire del beneficio fiscale, in aggiunta a questi e nel caso in cui sia previsto il collaudo, il Collaudatore dovrà predisporre una ulteriore asseverazione di cui all’allegato B2.
Solo a questo punto l’iter potrà considerarsi completo e si sarà correttamente maturata la possibilità di fruire della detrazione fiscale.