Sismabonus110%, aggregati e unità strutturale: facciamo chiarezza.
L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello 909-1222/2021 creando scompiglio: aggregati, unità strutturali, unità immobiliari, bonus sì o no?
Alcune premesse:
- È diminuita la nostra capacità di tecnici di leggere criticamente le normative, e questo comporta che anche chi non è tecnico (l’Agenzia delle Entrate) si esprima a riguardo.
- È diminuita anche la nostra capacità di esprimere concetti tecnici, e questo comporta che anche chi non è tecnico (l’Agenzia delle Entrate) parli di concetti tecnici.
- Dopo anni di bonus fiscali molte volte ancora dimentichiamo che la normativa tecnica e la normativa fiscale sono due cose diverse.
Fatte queste dovute premesse, guardiamo nel dettaglio questo “eclatante” parere.
In primis il richiedente chiarisce che il suo intervento riguarda una intera unità strutturale, ben definita ai sensi delle normative tecniche per le costruzioni; e qui ci si poteva fermare a parere del sottoscritto, cioè non era proprio necessario chiedere un parere in tal senso.
L’AdE infatti, a seguito di un interpello effettuato tra l’altro senza prospettare soluzione (Perché? Perché permettiamo che altri si esprimano senza dare il nostro parere?) non fa altro che citare le due normative sulle quali si basa la richiesta stessa: da una parte le norme tecniche per le costruzioni (che giustamente l’AdE non è tenuta a conoscere) dall’altra il T.U.I.R., cioè il testo unico per le imposte sui redditi (che invece l’AdE conosce molto bene).
Facciamo adesso un passo indietro e partiamo dal concetto di AGGREGATO, indissolubilmente legato alla complessità: caratteristica di un sistema (perciò detto complesso), concepito come un aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.
Per dettagliare ancora di più l’aggregato nel nostro ambito, utilizziamo le definizioni del dossier “Sisma centro Italia, focus sulla ricostruzione” a cura dell’ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo (2017).
EDIFICIO: unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali efficaci o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi.
AGGREGATO EDILIZIO: insieme di edifici accorpati tra loro o a contatto, i quali possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere, presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra i diversi edifici che lo compongono.
SUDDIVISIONE AGGREGATO EDILIZIO: all’interno dell’aggregato si identificano gli edifici (Unità strutturali) che lo compongono ed eventualmente le UMI (Unità Minime d’Intervento). In caso di Giunto Efficace si hanno due aggregati, in caso di Giunto NON Efficace si ha la definizione dei diversi edifici (Unità strutturali) strutturalmente contigui, ma tipologicamente diversi: costruiti in epoche diverse, costruiti con materiali diversi, con solai posti a quota diversa, aderenti solo in minima parte.
Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque complessità strutturali che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17 gennaio 2018) al §8.7 introducono l’unità strutturale US e riportano:
In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza.
A questi concetti siamo però giunti solo con le recenti normative; si tenga conto che la prima volta che un aggregato viene citato nella normativa tecnica è solo nel Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 16 Gennaio 1996, al §9.10 e successivamente nella circolare esplicativa: Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo dell’intervento deve documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non arrechino aggravi a tale situazione. Per quanto riguarda i complessi edilizi, nel caso di assenza di giunti, i calcoli di verifica devono tenere conto, anche con valutazioni approssimate, delle eventuali azioni trasmesse dagli edifici contigui. Per gli edifici in muratura ciò può essere fatto aumentando le forze orizzontali di progetto […]
Quindi, quando è stato scritto l’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 (T.U.I.R.) si era ancora ben lontani (almeno 10 anni in anticipo) dal concetto di aggregato e di unità strutturale che ritroveremo nelle più recenti normative tecniche. E lo ritroveremo in quanto subentrano i sacrosanti diritti contenuti nel Codice Civile, che è sovraordinato a qualsiasi legge: ciascuno a casa sua può fare quel che vuole (nel rispetto normativo) purché dimostri di non ledere i diritti di chi gli sta vicino.
Purtroppo è proprio il bonus fiscale ad accentuare la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull’intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già dalla nascita del provvedimento fiscale, indipendentemente dalla normativa tecnica. Il Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) all’art 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), comma 1 lettera i) recita: […] relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari […]
Come abbiamo visto in precedenza, il concetto richiamato nel provvedimento fiscale nasce prima del corrispondente richiamo tecnico, che viene inserito in norma solo nel 1996. E ancora una volta è bene rimarcare che una cosa è la possibilità di detrazione fiscale, un’altra è l’obbligo di rispettare la normativa tecnica delle costruzioni.
In conclusione, il parere sull’interpello 909-1222/2021 risulta non congruente tra parte fiscale e parte tecnica: viene dichiarato non ammissibile il beneficio fiscale adducendo motivazioni che invece lo legittimerebbero appieno.
Interessante anche la frase che fa da cappello al parere: Il fabbricato del contribuente, secondo sua stessa indicazione, è inserito all’interno della città storica di Ravenna; la sua collocazione, quindi, gli impedisce di fruire del Superbonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico […].
Chi l’ha scritta non si è neppure reso conto che non solo ha dichiarato inammissibile l’applicabilità del Superbonus, ma anche di tutte le altre possibilità legate al bonus ristrutturazione (50%) in quanto anch’esse originate dal Testo unico del 22/12/1986 n. 917. Come dire: non si possono fruire i bonus nei centri e nei borghi storici! Proprio le realtà che avrebbero maggiore bisogno di interventi.
Vorrei anche aggiungere che questa è l’ennesima dimostrazione di una imprescindibile necessità di dialogo tra parte fiscale e parte tecnica, che avrebbe dovuto esserci già prima della scrittura dei vari provvedimenti e ad oggi non si capisce perché ancora non avvenga.