Ogni titolo edilizio riguardante le strutture, così anche il titolo edilizio generale, deve essere asseverato ai sensi del d.P.R. 380/2001.
Con l’entrata in vigore del sismabonus, dal 1° gennaio 2017, è subentrata una ulteriore asseverazione con l’allegato B del d.M. 58/2017. A partire poi dal 1° luglio 2020, con il superbonus, le asseverazioni sono diventate ulteriori tre.
Quali responsabilità per il professionista sono connesse a tali asseverazioni?
Per capire meglio le responsabilità che il tecnico si assume con le pratiche di sismabonus e superbonus è utile fare un breve riassunto, che non sarà piacevole da leggere per i colleghi.
Sinteticamente, ai sensi del d.P.R. 380/2001 il professionista deve asseverare obbligatoriamente tutti i titoli edilizi; negli ultimi anni la procedura è diventata fin troppo sfruttata e, in particolare con l’art 13 della legge 134/2012, viene sdoganato il concetto che nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
Le responsabilità del tecnico asseverante sono: penali (falso ideologico artt 479, 480, 481 e 483 c.p.), civile (per danni), deontologica/disciplinare (verso il proprio ordine o collegio di iscrizione), amministrativa (in caso di realizzazione di abusi edilizi).
Con tutto quanto sopra, ricordiamo che per ogni titolo edilizio riguardante le strutture, sempre ai sensi del d.P.R. 380/2001 il progettista delle opere strutturali assevera la rispondenza del progetto da lui redatto alle normative tecniche vigenti. E così anche per il titolo edilizio generale.
Con l’entrata in vigore del sismabonus, dal 1° gennaio 2017, è subentrata una ulteriore asseverazione con l’allegato B del d.M. 58/2017 e s.m.i. In particolare l’art 3 comma 2 riportava: Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal d.P.R. 380/2001 e dalle normative tecniche per le costruzioni, assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
La necessità di asseverazione ha un senso ben preciso: i maggiori benefici fiscali (dal 70 all’85%) sono proporzionati a interventi più prestazionali in termini di sicurezza strutturale sull’edificio in questione; occorre di fatto procedere con una pratica che le normative tecniche per le costruzioni chiamano miglioramento. Quest’ultimo però può racchiudere al proprio interno una grande variabilità di possibilità, quindi è giusto che il professionista vada ad asseverare il tipo d’intervento nella pratica generale, e poi ad asseverare ulteriormente il livello raggiunto al fine del beneficio fiscale. Quindi avremo una asseverazione generica ed una specifica per il sismabonus; la pratica edilizia potrebbe tranquillamente andare a buon fine ma non così quella dei bonus fiscali, perchè il miglioramento potrebbe essere talmente modesto da non permettere alcun salto di classe.
Il d.M. 58/2017 sempre all’art 3 comma 1 riporta che: l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale (come sopra), direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Questi ultimi due non devon però fare nulla di più di quanto già contemplato nell’iter edilizio: il progettista delle strutture dichiara un miglioramento antisismico, il direttore dei lavori strutturale e il collaudatore producono i loro documenti durante il cantiere e a termine dei lavori, affinchè si chiuda l’iter burocratico; in più, all’inizio e ai soli fini del beneficio fiscale, il progettista ha dovuto produrre l’asseverazione aggiuntiva.
Con il d.L. 34/2020 e l’entrata in vigore del superbonus la procedura ha subito un deciso giro di vite per quanto riguarda le responsabilità professionali. Come specificato nella circolare n° 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. Come abbiamo visto all’inizio di questo breve testo maggiori controlli significano maggiori asseverazioni, e non è inutile ricordare che il superbonus non elimina il sismabonus, ma rimangono entrambi possibili.
Nel caso del superbonus le asseverazioni sono diverse e vanno distinte:
1- Asseverazione sul possesso di adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’art 119 comma 14 del d.L. 34/2020: polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
2- Asseverazione sulla congruità della spesa ammessa a detrazione, suddivisa per importo dei lavori e importo delle prestazioni professionali (con ulteriore suddivisione in stati d’avanzamento).
3- Asseverazione sull’effetto della mitigazione del rischio conseguito mediante l’intervento progettato (quella che nel sismabonus è l’allegato B).
Sulla 1 ci sarebbe da scrivere un trattato, ma al momento si può solo consigliare il tecnico di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia per le verifiche del caso.
Sulla 2 si nota che, mentre l’importo delle opere può essere ricondotto ai prezziari ufficiali e quindi giustificato, l’onorario del tecnico, soggetto a estrema discrezionalità, non ha alcun tariffario di riferimento.
Infine, per quanto riguarda l’asseverazione 3, ci si chiede quale senso abbia dal momento che la percentuale di detrazione con il superbonus è elevata al 110% per ogni tipo d’intervento, anche per quelli che non producono alcun miglioramento (quelli che la normativa tecnica per la costruzioni chiama “riparazione o intervento locale”). Dunque viene a decadere la sua esistenza legata all’esigenza di prestazionalità e tutto può essere ricondotto all’asseverazione generale del titolo edilizio, senza inutili ulteriori responsabilità per il tecnico che firma.
In aggiunta, le tre asseverazioni legate al superbonus devono essere prodotte, oltre che dal progettista (la 1, la 2 e la 3), anche dal direttore dei lavori (la 1 e la 2) e dal collaudatore (la 1 e la 3).
Ora, senza ribadire l’inutilità dell’asseverazione 3, della quale si deve assumere la responsabilità anche il collaudatore, si fa presente che in questo caso il progettista e il direttore dei lavori non sono più seguiti dalle parole “delle opere strutturali” e pertanto chi deve firmare l’asseverazione, con tutti gli oneri che si porta dietro? Il tecnico generale o quello specialistico? Quando si aprirà un eventuale contenzioso, chi sarà il primo a essere chiamato in causa? E un vizio nell’asseverazione madre, quella generale ai sensi del d.P.R. 380/2001, andrà a vanificare a cascata anche tutte le altre?