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SuperBonus for Dummies | #2 – Superbonus e interventi strutturali. Quale asseverazione?

Come visto nella puntata #1, gli interventi strutturali che possono rientrare nel SuperBonus, con detrazione quindi al 110%, sono:

  • gli interventi strutturali prima ricompresi nel bonus Ristrutturazioni (detrazione al 50%), in vigore dal 1986 e consistenti in adozione di misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica;
  • gli interventi del SismaBonus (detrazioni dal 70 all’85%), in vigore dal 1° gennaio 2017 e consistenti in opere di miglioramento sismico e finiture connesse, secondo il DM58/2017.

Per gli interventi strutturali (comma 4 articolo 119 DL34/2020), l’impianto normativo (dal testo della legge alla guida e circolare dell’Agenzia delle Entrate) prevede testualmente che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni.

Tale asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

L’asseverazione, per sua natura con rilevanza penale per chi la sottoscrive, deve essere fatta in base alle disposizioni del DM58/2017, riferito alle opere di miglioramento sismico e finiture connesse. In quale maniera è possibile dunque asseverare gli interventi strutturali che non portino a miglioramenti sismici?

Occorre inoltre asseverare la congruità delle spese effettuate, sulle quali calcolare la percentuale di detrazione. Tale asseverazione di spesa dovrà quindi contenere le opere edili e l’onorario per i tecnici incaricati.

Per le opere edili tale congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per quanto riguarda invece le spese tecniche, si ricorda che con la riforma delle professioni regolamentate (legge 248 2006) è stata abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare che preveda l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In quale maniera è possibile asseverare una congruità di spesa se non vi sono riferimenti per quanto riguarda le spese tecniche?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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